L02 – Calamità naturali – EBAS – Prestazione per i lavoratori
L02 – Calamità naturali
Sostegno economico per i lavoratori e le lavoratrici sospesi dal lavoro a seguito di calamità naturali, dopo la fruizione della cassa integrazione prevista da FSBA o da altri istituti previdenziali.
Codice
L02
Contributo
€ 40,00 al giorno
Durata massima
30 giorni lavorativi
Periodo
12 mesi / anno mobile
Requisito
Dopo la cassa integrazione
Presentazione
Entro 6 mesi
Cos’è la prestazione
In presenza di calamità naturali che coinvolgono il territorio, il Consiglio Direttivo di EBAS può deliberare un contributo a favore dei lavoratori e delle lavoratrici sospesi dal lavoro.
Quando spetta
- Quando una calamità naturale coinvolge il territorio e provoca la sospensione dell’attività lavorativa.
- Dopo la fruizione della cassa integrazione prevista da FSBA o da altri istituti previdenziali.
- Quando il Consiglio Direttivo di EBAS delibera l’attivazione dell’intervento.
- Anche in eventuale deroga al requisito di completa regolarità contributiva, se deliberato da EBAS.
Misura della prestazione
Il contributo è pari a € 40,00 per ogni giornata di mancata retribuzione. Spetta dal primo giorno di sospensione successivo alla fruizione della cassa integrazione.
La durata massima è di 30 giorni lavorativi nell’arco di 12 mesi e l’erogazione avviene direttamente in favore dei lavoratori interessati.
Procedura e tempi
- La pratica deve essere presentata per via telematica tramite gli sportelli territoriali.
- Occorre allegare la denuncia del danno trasmessa dall’impresa alle autorità competenti.
- Il Consiglio Direttivo valuta la conformità degli eventi denunciati alle finalità dell’intervento.
- La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla dichiarazione dello stato di calamità naturale.
Documentazione richiesta
Presentazione della domanda
Prima dell’invio è opportuno verificare la completezza della documentazione, l’avvenuta fruizione della cassa integrazione e il rispetto del termine di sei mesi.