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L15.2 – Malattia breve

Prestazione lavoratori

L15.2 – Malattia breve

Scheda informativa sul contributo per i giorni di carenza non retribuiti in caso di assenza per malattia di breve durata, senza integrazione INPS e in assenza di obbligo contrattuale a carico del datore di lavoro.

Codice

L15.2

Contributo

€ 35,00 al giorno

Assenze fino a 6 giorni

2° e 3° giorno di carenza

Assenze da 7 a 29 giorni

Dal 1° al 3° giorno di carenza

Destinatari

Lavoratori dipendenti

Presentazione

Entro 6 mesi

Cos’è la prestazione

La prestazione interviene sui giorni di malattia ricadenti nel cosiddetto periodo di carenza, cioè i giorni iniziali di assenza che non vengono coperti dall’integrazione INPS e per i quali non sussiste un obbligo contrattuale del datore di lavoro di farsi carico della retribuzione.

In caso di assenze fino a 6 giorni viene corrisposto al lavoratore un contributo per il secondo e il terzo giorno di carenza. In caso di assenze da 7 a 29 giorni il contributo è riconosciuto per i tre giorni di carenza.

Il contributo spetta solo per i giorni di carenza effettivamente non retribuiti, né dall’INPS né dal datore di lavoro.

Quando spetta

  • In caso di assenza per malattia con giorni ricadenti nel periodo di carenza.
  • Quando per tali giorni non è prevista l’integrazione INPS.
  • Quando non sussiste obbligo contrattuale del datore di lavoro di farsi carico della retribuzione per gli stessi giorni.
  • Per periodi di assenza fino a 29 giorni complessivi.

Misura della prestazione

La misura del contributo è pari a € 35,00 giornalieri, riconosciuti a partire dal secondo giorno di assenza per i periodi di malattia fino a 6 giorni e dal primo al terzo giorno di assenza per i periodi di malattia da 7 a 29 giorni.

Procedura e tempi

  • I lavoratori devono presentare apposita domanda per via telematica per il tramite degli sportelli territoriali, sul modello predisposto dal Consiglio Direttivo.
  • Alla domanda vanno allegate le copie delle buste paga attestanti la mancata retribuzione e copia della comunicazione di malattia inviata all’INPS con le relative giornate di malattia.
  • Occorre inoltre la dichiarazione rilasciata dal consulente del lavoro relativa ai giorni di carenza non retribuiti dall’INPS e dal datore di lavoro.
  • L’istanza va presentata entro 6 mesi dalla comunicazione di assenza per malattia.

Documentazione richiesta

MOD.L.15.2 – Malattia breve (ver.4.00)
Copie busta paga attestanti la mancata retribuzione
Copia della comunicazione di malattia inviata all’INPS con le relative giornate di malattia
Copia della dichiarazione del consulente del lavoro sui giorni di carenza non retribuiti dall’INPS e dal datore di lavoro
Copia documento di riconoscimento del lavoratore
Copia codice fiscale del lavoratore

Presentazione della domanda

La domanda va presentata per via telematica attraverso gli sportelli territoriali entro 6 mesi dalla comunicazione di assenza per malattia. Prima dell’invio è opportuno verificare la completezza della documentazione e il rispetto dei termini previsti.